Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni (e dei rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, cioè
quelli prodotti dalle attività elencate all'art. 7 - comma 3 - lettera
a), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 22/1997 anche compresi o suscettibili di
essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto n. 1)
punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione in data 27/07/1984 del Comitato
interministeriale previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 10/09/1982) competono obbligatoriamente al Comune
di Abano Terme che le esercita con diritto di privativa.
Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere
a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso
imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e del regolamento
di igiene urbana del comune di Abano Terme
COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI