Art. 3
Definizione del regime di privativa

  1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (e dei rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, cioè quelli prodotti dalle attività elencate all'art. 7 - comma 3 - lettera a), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 22/1997 anche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto n. 1) punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione in data 27/07/1984 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10/09/1982) competono obbligatoriamente al Comune di Abano Terme che le esercita con diritto di privativa.
  2.  

  3. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e del regolamento di igiene urbana del comune di Abano Terme

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
art. 32
art. 33
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42