Art. 34
Rimborsi e sgravi

  1. L'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dal dettato normativo.
  2. I provvedimenti di cui sopra sono adottati nei termini previsti dalla Legge e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
  3. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura del 2,5% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento (legge 8/5/98 n. 146, art. 17).
  4. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
art. 32
art. 33
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42