L'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei casi di
errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo
rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero
dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto
illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che
intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dal
dettato normativo.
I provvedimenti di cui sopra sono adottati nei termini previsti dalla
Legge e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta del contribuente,
da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse
nella misura del 2,5% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a
quello dell'eseguito pagamento (legge 8/5/98 n. 146, art. 17).
Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati
tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti
deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante
la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione
dei rilievi medesimi.
COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI