Art. 2
Tassa giornaliera di smaltimento

  1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente
  2. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto.
  3. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
  4. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.
  5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
  6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

  1. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
  2. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
  3. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
  4. occupazioni per effettuazione di traslochi;
  5. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
  6. occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
  7. le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale.

  1. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.
COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
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art. 18
art. 19
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art. 29
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art. 32
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