Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto
a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo,
ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione
che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione
e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti
a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in
cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne
il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono
per il minor importo dovuto.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali
ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia,
dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di
cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive
se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver
continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la
tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o
in sede di recupero d'ufficio.
COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI