Art. 26
Variazioni e cessazioni

  1. Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
  2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono per il minor importo dovuto.
  3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
  4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
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