Art. 25
Denunce

  1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune di Abano Terme.
  2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
  3. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge :

a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;

d) la ubicazione dei locali e delle aree;

e) la data di inizio della utenza.

 

  1. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
  2. La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.
  3. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, nè le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
  4. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
  5. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
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art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
art. 32
art. 33
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
art. 38
art. 39
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art. 41
art. 42