Art. 23
Agevolazioni speciali

  1. La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune - limitatamente ai locali direttamente abitati.
  2. In considerazione dell’attività svolta nell’interesse collettivo, la tassa non è dovuta per i locali o le aree occupati o detenuti da enti ed associazioni iscritte all’albo comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali che dispongono di esigue risorse che svolgono rilevanti attività di carattere sociale o culturale o per la tutela dell’ambiente e del territorio.
  3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto ed avranno decorrenza dall’anno successivo a quello della presentazione della domanda.
  4. Il comune di Abano Terme può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
  5. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la prevista denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.
  6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.
COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
art. 32
art. 33
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42