La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole
o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni
di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o minima,
non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite
permanentemente dal comune - limitatamente ai locali direttamente abitati.
In considerazione dellattività svolta nellinteresse
collettivo, la tassa non è dovuta per i locali o le aree occupati
o detenuti da enti ed associazioni iscritte allalbo comunale delle
libere forme associative e delle cooperative sociali che dispongono di esigue
risorse che svolgono rilevanti attività di carattere sociale o culturale
o per la tutela dellambiente e del territorio.
Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente
su domanda dell'avente diritto ed avranno decorrenza dallanno successivo
a quello della presentazione della domanda.
Il comune di Abano Terme può, in qualsiasi momento, effettuare
controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni
richieste per l'agevolazione.
L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi,
senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive
ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve
presentare all'ufficio comunale tributi la prevista denuncia e la tassa
decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.
Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto,
il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito
che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e
quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.
COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI