Art. 22
Agevolazioni

  1. La tassa è ridotta nella misura del 30% per :

  1. abitazioni con unico occupante;
  2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
  4. utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b., risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale;
  5. agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

 

  1. La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazione di parte con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata.
  2. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto.
  3. La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.
  4. La riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
art. 1
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art. 13
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