Art. 17
Locali ed aree intassabili

  1. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  2. Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.
  3. Sono intassabili le aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni.
  4. Sono inoltre intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.
  5. Sono infine intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 62 del decreto, quali ad esempio :

    a. vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche, centrali telefoniche e termiche;

  6. b. locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;

    c. luoghi interclusi o impraticabili o in abbandono;

    d. aree scoperte destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;

    e. locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili e di fatto non utilizzati;

    f. cavedi, cortili interni non accessibili;

    g. locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri, neppure saltuariamente abitabili;

    h. fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione.

 

  1. I locali e le aree intassabili dovranno essere indicati nella denuncia prevista dall’articolo 70 del decreto.
COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
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