Art. 17
Locali ed aree intassabili
a. vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche, centrali telefoniche e termiche;
b. locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
c. luoghi interclusi o impraticabili o in abbandono;
d. aree scoperte destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
e. locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili e di fatto non utilizzati;
f. cavedi, cortili interni non accessibili;
g. locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri, neppure saltuariamente abitabili;
h. fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI |
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