Art. 14
Distributori di carburante

  1. La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;

c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

  1. Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.
  2. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.
COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
art. 1
art. 2
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