Art. 12
Locali tassabili

  1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
  2. Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.
  3. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, etc.;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;

c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;

d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli;

e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

j) tutti i vani, nessuno escluso, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
art. 1
art. 2
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