Art. 10
Tariffe

  1. Il gettito complessivo presunto della tassa, determinato secondo i criteri definiti dall’articolo 61 del decreto legislativo 507/1993, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
  2. La Giunta Comunale, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento disciplinante il servizio, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
  3. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato la copertura percentuale del costo del servizio.
  4. La percentuale di copertura dei costi del servizio non potrà essere inferiore al 50% né superiore al 100%, fatte salve eventuali modifiche di legge.
  5. La cennata deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, dovrà essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.
COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
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art. 18
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art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
art. 32
art. 33
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42