Art. 3

Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e come indicato nell'allegato del presente regolamento (all. A).

2. Il Comune di Abano Terme, caratterizzato da rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° settembre al 31 ottobre, applica una maggiorazione del 50% delle tariffe e dei diritti, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93.

3. Le tariffe in vigore, se non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno od entro l'eventuale diverso termine stabilito per legge, si intendono prorogate di anno in anno. Eventuali variazioni entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28