Art. 25

Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 5, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
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art. 12
art. 13
art. 14
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art. 16
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art. 18
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art. 20
art. 21
art. 22
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art. 24
art. 25
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art. 28