Art. 25
Sanzioni
1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 5, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
![]() |
COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI |
|
|
|
|
|
|