Art. 16
Disposizioni di carattere generale e autorizzazione
1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel Regolamento comunale. L'autorizzazione dovrà risultare da atto scritto che sarà rilasciato presso il competente Ufficio dall'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
In caso di diniego del rilascio è ammesso il ricorso improprio al Sindaco, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nella forma del "riesame" in carta bollata; tale ricorso, ammesso per una sola volta, viene esaminato solo se apporta nuovi elementi di valutazione; è ammesso inoltre il ricorso ordinario al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla data della notifica dell'esito negativo, nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni sempre dalla data della notifica.
Le impugnazioni sopra indicate non sospendono di per se sole i termini di efficacia del provvedimento.
Il termine di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti per iscritto, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta e verrà quindi archiviata.
2. Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chicchessia, per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.
3. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda almeno cinque giorni prima della scadenza; le stesse non dovranno comunque superare nel complesso i dodici mesi.
4. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità indicate nel successivo art. 18:
- la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
- la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI |
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