Art. 15

Presupposti e modalità di applicazione dell'imposta

1. Costituisce forma pubblicitaria da assoggettare alla imposta l'esposizione di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla affissione di tali mezzi.

2. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, s'intende lo scambio di beni materiali e immateriali o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Costituiscono unico mezzo pubblicitario i riquadri installati in uno stesso pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonchè le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su uno stesso mezzo di supporto.

4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993 è considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere o simboli distanziati gli uni dagli atri, oppure costituita da più moduli componibili.

6. Quando la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
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art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
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art. 28