Art. 13
Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è dovuto un canone di concessione, nonché la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.
2. Per i campi ed impianti sportivi di sua proprietà, il Comune si riserva di rilasciare direttamente concessioni temporanee a ditte specializzate nel campo della pubblicità attraverso l'Ufficio Sport.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI |
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