Art. 13

Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è dovuto un canone di concessione, nonché la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

2. Per i campi ed impianti sportivi di sua proprietà, il Comune si riserva di rilasciare direttamente concessioni temporanee a ditte specializzate nel campo della pubblicità attraverso l'Ufficio Sport.

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28