Art. 11
Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità venga effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. Il pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la modalità prescelta per la pubblicità.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con provvedimento del dirigente competente, dispone in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo, con le modalità indicate nell'art. 12 del presente Regolamento.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLLE PUBBLICHE AFFISSIONI |
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