ANNO 2004

In questo Comune l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2004
sarà applicata nelle seguenti misure

 
Aliquote
Detrazioni
Base imponibile
Dichiarazione di variazioni per l'anno 2003
Versamento
Funzionario Incaricato
Si ricorda che
Uffici, orari e recapiti
per contattarci
 
 

ALIQUOTE


ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 6 PER MILLE da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario degli immobili o dei titolari dei diritti di usufrutto uso o abitazione e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune.
Le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), sono considerate abitazioni principali, purché il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.
E' considerata adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.


ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme. L'accordo territoriale prevede un particolare contratto di affitto e la determinazione di un canone di locazione "calmierato". Copia del patto territoriale e del facsimile del contratto di locazione potrà essere ottenuto presso l'ufficio tributi comunale.

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 7 PER MILLE da applicarsi a:
- aree fabbricabili;
- alloggi non locati (non si considerano "non locati" quelli dati in comodato gratuito a parenti in linea retta oltre il primo grado ivi residenti ai quali deve essere applicata l'aliquota del 6,8‰);

ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6,8 PER MILLE da applicarsi a tutti gli altri immobili (terreni agricoli, negozi, alberghi, magazzini, laboratori, capannoni, uffici, abitazioni locate con regolare contratto registrato, abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta oltre il primo grado, ecc.) ad eccezione:
- delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune ed alle abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta purché il parente vi dimori abitualmente, e ciò sia comprovato da residenza anagrafica (applicazione dell'aliquota del 6 per mille);
- delle aree fabbricabili (applicazione dell'aliquota del 7 per mille);
- degli alloggi non locati (applicazione dell'aliquota del 7 per mille);
- degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme (applicazione dell'aliquota del 5 per mille).



DETRAZIONI


Per la generalità dei contribuenti la detrazione per abitazione principale è pari a €104,00;
La detrazione è elevata a €  258,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l'80%, purché il reddito complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini I.R.PE.F. per l'anno precedente, sia pari o inferiore a  € 36.152,00.


I cittadini interessati devono, entro il termine del 20.12.2004, dichiarare nell'apposito modulo (a disposizione presso l'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito http://www.abanoterme.net/tributi/documenti/ici/modulisticaici.htm ) di trovarsi nella condizione che dà diritto ad usufruire della maggiore detrazione.


BASE IMPONIBILE

Le rendite catastali relative ai fabbricati vanno maggiorate del 5% (come previsto dalla legge 662/96 - art.3 c.48)
La base imponibile per il calcolo dell'imposta per i fabbricati è determinata applicando i seguenti coefficienti moltiplicatori alle rendite catastali maggiorate:
x 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali "A" (ad eccezione della categoria "A/10"), "B" e "C" (ad eccezione della categoria "C/1");
x 50 per la categoria "A/10" e "D";
x 34 per la categoria "C/1".

I redditi dominicali (relativi ai terreni) vanno maggiorati del 25% (sempre in base alla legge 662/96).
La base imponibile per il calcolo dell'imposta per i terreni agricoli è determinata moltiplicando il reddito dominicale per 75.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuata in due rate:
la prima entro il 30 giugno 2004 pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
la seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre 2004, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' comunque possibile versare in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2004 l'imposta dovuta per l'intero anno. In questo caso si dovrà calcolare l'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno 2004.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta risulta (per l'intero anno d'imposizione) pari o inferiore a  € 3,00-.
I termini di versamento dell'imposta dovuta da parte degli eredi per i beni ereditati e per la parte dovuta dal defunto sono differiti nel modo seguente:
· entro il 20 dicembre 2004 qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno 2004
· entro il 30 giugno 2005 qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno 2004.


L'imposta può essere pagata con gli appositi bollettini di conto corrente postale n. 294355 intestato a: Gest Line S.p.a. - Concessione di Padova ICI - 35100 PADOVA:
· presso gli sportelli del Concessionario Gest Line S.p.a. ad Abano Terme in Piazza del Sole e della Pace;
· presso le aziende di credito convenzionate con il concessionario;
· in qualsiasi ufficio postale;
· tramite il servizio telematico gestito dalle Poste Italiane S.p.A. (www.poste.it) o da Gest Line S.p.a. (www.gestline.it)

Si precisa che il versamento effettuato presso gli sportelli della Gest Line S.p.a. non comporta spese per commissioni al contribuente.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONI ICI PER L’ANNO 2003

Le variazioni immobiliari intervenute dall'01.01.2003 al 31.12.2003 (acquisto, vendita, ristrutturazione, ecc.) devono essere dichiarate sugli appositi modelli "I.C.I. - Dichiarazione per l'anno 2003" in distribuzione presso l'Ufficio Tributi, dal 3 maggio al termine previsto per la presentazione dell'Unico 2004 (02.08.2004 se consegnato in posta o in banca o il 02.11.2004 se trasmesso telematicamente). Le dichiarazioni ICI devono essere effettuate dal proprietario dell'immobile o dal soggetto titolare del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione.

SI RICORDA CHE:

· L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
· Per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti in linea retta oltre il 1° grado, residenti nell'immobile stesso, l'aliquota da applicare è del 6,8 per mille e non spetta la detrazione per abitazione principale.
· Sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in Catasto, purché ubicate nello stesso edificio o nelle immediate adiacenze e utilizzate direttamente dal possessore. Pertanto è possibile estendere a tali tipologie la detrazione per abitazione principale e l'aliquota da applicare è la stessa prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del Regolamento I.C.I.).
· Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versante comunichi all'Ufficio Tributi gli immobili, i nominativi dei contribuenti e le somme versate per ciascuno di essi.

FUNZIONARIO INCARICATO

Il Funzionario ICI è Elisabetta Migliolaro tel. 049.82.45.226.

UFFICI ORARI E RECAPITI

Per ogni informazione rivolgersi all’ufficio ICI di Via Gobetti n. 14 - 2° piano
049/82.45.223 – 049/82.45.259 - fax 049.82.45.251

o chiamate il

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 il lunedì ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

E-MAIL

tributi@abanoterme.net