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![]() ![]() ANNO 2003 |
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In questo Comune
l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2003 |
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ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6,8 PER MILLE da applicarsi a tutti gli immobili
ad eccezione:
- delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa, residenti nel Comune (che scontano l'imposta al 6‰)
- delle
aree fabbricabili (che scontano l’imposta al 7‰),
- degli alloggi non locati (che scontano l’imposta al 7‰),
- degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 (che scontano
l’imposta al 5‰);
ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 6 PER MILLE da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per le Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
ALIQUOTA DIFFERENZIATA
DEL 7 PER MILLE da applicarsi a:
- aree fabbricabili;
- alloggi non locati (non si considerano "non locati" quelli dati
in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti sui quali deve essere
applicata l’aliquota del 6,8‰);
ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi
in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli
appositi accordi, ai sensi dell’art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 (contratti
di locazione stipulati sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti
in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative, depositati, a cura delle organizzazioni
firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale interessata).
Per la generalità dei
contribuenti la detrazione per abitazione principale è pari a €
104,00;
La
detrazione è elevata a € 258,00 per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale posseduti da nuclei familiari nei quali sia
presente una persona con invalidità accertata di almeno l’80%, purché
il reddito complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini I.R.PE.F. per
l'anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152,00.
Il contribuente che si avvale della maggior detrazione di € 258,
deve presentare la relativa dichiarazione sostituiva entro il termine fissato
per il versamento del saldo dell'imposta, allegando copia del verbale di accertamento
dell'invalidità rilasciato dalla Commissione medica competente (modello
disponibile presso l'ufficio tributi o scaricabile dal sito internet del Comune
di Abano Terme http://www.abanoterme.net/tributi/documenti/ici/modulisticaici.htm
).
Le rendite catastali relative
ai fabbricati vanno maggiorate del 5% (come previsto dalla legge 662/96 - art.3
c.48)
La base imponibile per il calcolo dell'imposta per i fabbricati è
determinata applicando i seguenti coefficienti moltiplicatori alle rendite catastali
maggiorate:
x 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali
"A" (ad eccezione della categoria "A/10"), "B"
e "C" (ad eccezione della categoria "C/1");
x 50 per la categoria "A/10" e "D";
x 34 per la categoria "C/1".
I redditi dominicali (relativi ai terreni)
vanno maggiorati del 25% (sempre in base alla legge 662/96).
La base imponibile per il calcolo dell'imposta per i terreni agricoli
è determinata moltiplicando il reddito dominicale per 75.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuata in due rate:
la
prima entro il 30 giugno 2003 pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
la seconda rata deve essere versata dal 1° al 22 dicembre 2003, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata.
E’ comunque
possibile versare in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2003 l'imposta dovuta
per l'intero anno. In questo caso si dovrà calcolare l'imposta dovuta
applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno 2003.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta
risulta (per l'intero anno d'imposizione) inferiore a € 3,00-.
I termini di versamento
dell’imposta dovuta da parte degli eredi per i beni ereditati e per la parte
dovuta dal defunto sono differiti nel modo seguente:
entro il 20 dicembre dell’anno d’imposta qualora il decesso sia avvenuto
nel primo semestre dell’anno di imposizione;
entro il 30 giugno dell’anno successivo qualora il decesso sia avvenuto
nel secondo semestre dell’anno di imposizione.
Il versamento deve essere effettuato
tramite l'apposito modello di conto corrente postale n. 294355 intestato
a GE.RI.CO. S.p.A. - Via Torino n. 164 - 30172 MESTRE VE.
E' possibile effettuare il pagamento per via telematica collegandosi ai siti
internet:
www.gericotributi.it - o - www.poste.it
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONI ICI PER L’ANNO 2002
Le variazioni immobiliari intervenute dall’1.1.2002 al 31.12.2002 (acquisto, vendita, ristrutturazione, ecc.) devono essere dichiarate sugli appositi modelli in distribuzione presso l’Ufficio Tributi, dal 2 maggio al termine previsto per la presentazione dell’Unico 2003. Le dichiarazioni ICI devono essere effettuate dal proprietario dell’immobile o dal soggetto titolare del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione.
E’ considerata adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 c. 5 del Regolamento I.C.I.)
Per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti, non spetta la detrazione per abitazione principale.
Sono parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in Catasto, purché ubicate nello stesso edificio o nelle immediate adiacenze e utilizzate direttamente dal possessore. Pertanto è possibile estendere a tali tipologie la detrazione per abitazione principale e l’aliquota da applicare è la stessa prevista per l’abitazione principale (art. 8 c. 4 del Regolamento I.C.I.).
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versante comunichi all'Ufficio Tributi gli immobili, i nominativi dei contribuenti e le somme versate per ciascuno di essi.
Il Funzionario ICI è Elisabetta Migliolaro tel. 049.82.45.223.
Per ogni informazione
rivolgersi all’ufficio ICI di Via Gobetti n. 14 - 2° piano
049/82.45.223 – 049/82.45.259 - fax 049.82.45.251
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Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 il lunedì ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
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