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COMUNE DI ABANO TERME
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2002 |
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In questo Comune l’imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2002 |
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ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6 PER MILLE da applicarsi a tutti gli immobili
ad eccezione:
delle aree fabbricabili (che scontano l’imposta al 7‰),
degli alloggi non locati (che scontano l’imposta al 7‰),
degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 (che scontano
l’imposta al 5‰);
ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 7 PER MILLE da applicarsi a:
aree fabbricabili;
alloggi non locati (non si considerano "non locati" quelli dati in
comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti sui quali deve essere
applicata l’aliquota del 6‰);
ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi
in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli
appositi accordi, ai sensi dell’art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 (contratti
di locazione stipulati sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti
in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative, depositati, a cura delle organizzazioni
firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale interessata).
Per
la generalità dei contribuenti la detrazione per abitazione principale
è pari a € 104,00;
la detrazione è elevata a € 258,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduti da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l’80%, purchéil reddito complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini I.R.PE.F. per l'anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152,00 (già L. 70.000.000).
L' Agenzia del Territorio del Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha precisato che: "i cittadini che non dispongono di visure
e certificati recenti attestanti la rendita catastale già espressa in
Euro possono, per semplicità, convertire la rendita catastale in lire
dividendola per il valore dell'Euro (1936,27) con arrotondamento del suddetto
valore al centesimo" ed inoltre che:
a) dal 1° gennaio 1999 le rendite catastali ed i redditi dominicali ed agrari,
in atti, sono calcolate correttamente in base alla vigente normativa, già
con la doppia valta: lire ed euro;
b) tutti i cittadini che hanno richiesto visure o certificati catastali dopo
il 1° gennaio 1999 dispongono delle rendite espresse in euro.
Si ricorda che l'Agenzia del Territorio ha istituito uno Sportello Catastale Decrentrato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montegrotto Terme (a fianco del Municipio) aperto al pubblico il VENERDI' MATTINA dalle ore 9 alle 12.30.
Le rendite catastali relative ai fabbricati vanno maggiorate
del 5% (come previsto dalla legge 662/96 - art.3 c.48)
La base imponibile per il calcolo dell'imposta per i fabbricati è
determinata applicando i seguenti coefficienti moltiplicatori alle rendite catastali
maggiorate:
x 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali
"A" (ad eccezione della categoria "A/10"), "B"
e "C" (ad eccezione della categoria "C/1");
x 50 per la categoria "A/10" e "D";
x 34 per la categoria "C/1".
I redditi dominicali (relativi ai terreni) vanno
maggiorati del 25% (sempre in base alla legge 662/96).
La base imponibile per il calcolo dell'imposta per i terreni agricoli
è determinata moltiplicando il reddito dominicale per 75.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuata in due rate:
la
prima entro il 1° luglio 2002 pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente;
la seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima
rata versata.
E’
comunque possibile versare in un'unica soluzione entro il 1° luglio 2002
l'imposta dovuta per l'intero anno. In questo caso si dovrà calcolare
l'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno 2002.
I
versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta risulta
(per l'intero anno d'imposizione) inferiore a €
3,00-.
I termini
di versamento dell’imposta dovuta da parte degli eredi per i beni ereditati
e per la parte dovuta dal defunto sono differiti nel modo seguente:
entro il 20 dicembre dell’anno d’imposta qualora il decesso sia avvenuto
nel primo semestre dell’anno di imposizione;
entro il 30 giugno dell’anno successivo qualora il decesso sia avvenuto
nel secondo semestre dell’anno di imposizione.
Il versamento deve essere effettuato tramite l'apposito modello di conto corrente postale n. 294355 intestato a GE.RI.CO. S.p.A. - Via Torino n. 164 - 30172 MESTRE VE.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONI ICI PER L’ANNO 2001
Le variazioni immobiliari intervenute dall’1.1.2001 al 31.12.2001 (acquisto, vendita, ristrutturazione, ecc.) devono essere dichiarate sugli appositi modelli in distribuzione presso l’Ufficio Tributi, dal 2 maggio al termine previsto per la presentazione dell’Unico 2002. Le dichiarazioni ICI devono essere effettuate dal proprietario dell’immobile o dal soggetto titolare del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione.
E’ considerata adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 c. 5 del Regolamento I.C.I.)
Per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti, non spetta la detrazione per abitazione principale.
Sono parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in Catasto, purché ubicate nello stesso edificio o nelle immediate adiacenze e utilizzate direttamente dal possessore. Pertanto è possibile estendere a tali tipologie la detrazione per abitazione principale e l’aliquota da applicare è la stessa prevista per l’abitazione principale (art. 8 c. 4 del Regolamento I.C.I.).
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versante comunichi all'Ufficio Tributi gli immobili, i nominativi dei contribuenti e le somme versate per ciascuno di essi.
Il Funzionario ICI è la Dott.ssa Annalisa Merlo.
Per ogni
informazione rivolgersi all’ufficio ICI di Via Gobetti n. 14 - 2° piano
049/82.45.223 – 049/82.45.259 - fax 049.82.45.251
o chiamate il ![]()
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 il lunedì ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
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