COMUNE DI ABANO TERME
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2002

In questo Comune l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2002
sarà applicata nelle seguenti misure

 
Aliquote
Detrazioni
Euro e rendite catastali
Base imponibile
Versamento
Dichiarazioni di variazioni per l'anno 2001
Si ricorda che
Funzionario Incaricato
 
Uffici, orari e recapiti
per contattarci
     

ALIQUOTE


ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6 PER MILLE da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione:
delle aree fabbricabili (che scontano l’imposta al 7‰),
degli alloggi non locati (che scontano l’imposta al 7‰),
degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 (che scontano l’imposta al 5‰);


ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 7 PER MILLE da applicarsi a:
aree fabbricabili;

alloggi non locati (non si considerano "non locati" quelli dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti sui quali deve essere applicata l’aliquota del 6‰);


ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi, ai sensi dell’art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell’area territoriale interessata).


DETRAZIONI


Per la generalità dei contribuenti la detrazione per abitazione principale è pari a € 104,00;

la detrazione è elevata a € 258,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduti da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l’80%, purchéil reddito complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini I.R.PE.F. per l'anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152,00 (già L. 70.000.000).

EURO E RENDITE CATASTALI

L' Agenzia del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che: "i cittadini che non dispongono di visure e certificati recenti attestanti la rendita catastale già espressa in Euro possono, per semplicità, convertire la rendita catastale in lire dividendola per il valore dell'Euro (1936,27) con arrotondamento del suddetto valore al centesimo" ed inoltre che:
a) dal 1° gennaio 1999 le rendite catastali ed i redditi dominicali ed agrari, in atti, sono calcolate correttamente in base alla vigente normativa, già con la doppia valta: lire ed euro;
b) tutti i cittadini che hanno richiesto visure o certificati catastali dopo il 1° gennaio 1999 dispongono delle rendite espresse in euro.

Si ricorda che l'Agenzia del Territorio ha istituito uno Sportello Catastale Decrentrato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montegrotto Terme (a fianco del Municipio) aperto al pubblico il VENERDI' MATTINA dalle ore 9 alle 12.30.

BASE IMPONIBILE

Le rendite catastali relative ai fabbricati vanno maggiorate del 5% (come previsto dalla legge 662/96 - art.3 c.48)
La base imponibile per il calcolo dell'imposta per i fabbricati è determinata applicando i seguenti coefficienti moltiplicatori alle rendite catastali maggiorate:
x 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali "A" (ad eccezione della categoria "A/10"), "B" e "C" (ad eccezione della categoria "C/1");
x 50 per la categoria "A/10" e "D";
x 34 per la categoria "C/1".

I redditi dominicali (relativi ai terreni) vanno maggiorati del 25% (sempre in base alla legge 662/96).
La base imponibile per il calcolo dell'imposta per i terreni agricoli è determinata moltiplicando il reddito dominicale per 75.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuata in due rate:

la prima entro il 1° luglio 2002 pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
la seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E’ comunque possibile versare in un'unica soluzione entro il 1° luglio 2002 l'imposta dovuta per l'intero anno. In questo caso si dovrà calcolare l'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno 2002.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta risulta (per l'intero anno d'imposizione) inferiore a 3,00-.

I termini di versamento dell’imposta dovuta da parte degli eredi per i beni ereditati e per la parte dovuta dal defunto sono differiti nel modo seguente:
entro il 20 dicembre dell’anno d’imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell’anno di imposizione;
entro il 30 giugno dell’anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell’anno di imposizione.

Il versamento deve essere effettuato tramite l'apposito modello di conto corrente postale n. 294355 intestato a GE.RI.CO. S.p.A. - Via Torino n. 164 - 30172 MESTRE VE.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONI ICI PER L’ANNO 2001

Le variazioni immobiliari intervenute dall’1.1.2001 al 31.12.2001 (acquisto, vendita, ristrutturazione, ecc.) devono essere dichiarate sugli appositi modelli in distribuzione presso l’Ufficio Tributi, dal 2 maggio al termine previsto per la presentazione dell’Unico 2002. Le dichiarazioni ICI devono essere effettuate dal proprietario dell’immobile o dal soggetto titolare del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione.

SI RICORDA CHE:

E’ considerata adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 c. 5 del Regolamento I.C.I.)

Per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti, non spetta la detrazione per abitazione principale.

Sono parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in Catasto, purché ubicate nello stesso edificio o nelle immediate adiacenze e utilizzate direttamente dal possessore. Pertanto è possibile estendere a tali tipologie la detrazione per abitazione principale e l’aliquota da applicare è la stessa prevista per l’abitazione principale (art. 8 c. 4 del Regolamento I.C.I.).

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versante comunichi all'Ufficio Tributi gli immobili, i nominativi dei contribuenti e le somme versate per ciascuno di essi.

FUNZIONARIO INCARICATO

Il Funzionario ICI è la Dott.ssa Annalisa Merlo.

UFFICI ORARI E RECAPITI

Per ogni informazione rivolgersi all’ufficio ICI di Via Gobetti n. 14 - 2° piano
049/82.45.223 – 049/82.45.259 - fax 049.82.45.251

o chiamate il

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 il lunedì ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

E-MAIL

tributi@abanoterme.net