Art. 9

Terreni condotti direttamente

Come pagano l’I.C.I. i terreni ?

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.823 (già lire 50 milioni) e con le seguenti riduzioni:

  1. del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.823 (già 50 milioni di lire) e fino a € 61.975 (già 120 milioni di lire);
  2. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.975 (già 120 milioni di lire) e fino a € 103.291 (già 200 milioni di lire);
  3. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291 (già 200 milioni di lire) e fino a € 129.114 (già 250 milioni di lire).

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del presente regolamento.

3.Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale:

La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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