Art. 8

Riduzione e detrazioni dell’imposta

Quali sono le agevolazioni I.C.I.?

1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, su domanda redatta in carta semplice da parte del contribuente, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 (autocertificazione).

2.Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o altro miglioramento degli edifici.

Sono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

  1. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
  4. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di grave fatiscenza non siano compatibili all’uso per i quali erano destinati. Sono compresi in questa fattispecie gli edifici destinati ad attività economiche e produttive la cui inagibilità è dovuta ad impianti non a norma, per i quali si rende necessaria l'esecuzione di lavori (edilizi e di impiantistica per adeguamento a norme di sicurezza) finalizzati al rilascio di permessi indispensabili per l'esercizio dell'attività economica. La riduzione dell'imposta del 50% può applicarsi nell'ipotesi di temporanea inagibilità che abbia comportato, per poter eseguire i necessari lavori di messa a norma e manutenzione straordinaria, la chiusura dell'edificio e la sospensione totale dell'attività economica per un periodo minimo di nove mesi, compresa l'eventuale chiusura stagionale che normalmente viene effettuata nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio di ogni anno. Tale diritto alla riduzione verrà accertato dall'Ufficio Tributi in base alle concessioni/autorizzazioni edilizie rilasciate Dall'Ufficio Tecnico Comunale e delle autorizzazioni/licenze rilasciate dalla Polizia Municipale.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

3. L’aliquota può essere stabilita dalla Giunta Comunale nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

4. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104 (già lire 200.000) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Sono parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, (Esempio: garage, cantine, soffitte) anche se iscritte distintamente in Catasto, purché ubicate nello stesso edificio o nelle immediate adiacenze e utilizzate direttamente dal possessore.

5. Si considera, altresì, abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

5 bis. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), sono considerate abitazioni principali, purché:
- il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.
A tali abitazioni è applicata l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali.

6. Con la deliberazione della Giunta Comunale, con la quale sono stabilite le aliquote per l’anno successivo, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di € 104 (già lire 200.000), di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a € 258 (già lire 500.000), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

6 bis. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione della Giunta Comunale che definirà inoltre le modalità e la quantificazione della maggior detrazione concessa.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

8. La detrazione per l’abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a € 258 (già lire 500.000) e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

9. Ai sensi del 5° comma dell’art. 1 della legge 449/97, la Giunta Comunale può fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al quattro per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.

L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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