Art. 8
Riduzione e detrazioni dellimposta
Quali sono le agevolazioni I.C.I.?
1. Limposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dellanno durante il quale sussistono dette condizioni.
Linagibilità o inabitabilità è accertata dallufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, su domanda redatta in carta semplice da parte del contribuente, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 (autocertificazione).
2.Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei alluso cui sono destinati, per ragioni di pericolo allintegrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o altro miglioramento degli edifici.
Sono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
La riduzione dellimposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia allufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
Leliminazione della causa ostativa alluso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui allarticolo 10 del presente regolamento.
3. Laliquota può essere stabilita dalla Giunta Comunale nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dellattività la costruzione e lalienazione di immobili.
4. Dallimposta dovuta per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104 (già lire 200.000) rapportate al periodo dellanno durante il quale si protrae tale destinazione; se lunità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Sono parti integranti dellabitazione principale le sue pertinenze, (Esempio: garage, cantine, soffitte) anche se iscritte distintamente in Catasto, purché ubicate nello stesso edificio o nelle immediate adiacenze e utilizzate direttamente dal possessore.
5. Si considera, altresì, abitazione principale lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
5 bis. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le abitazioni concesse in uso gratuito
o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli),
sono considerate abitazioni principali, purché:
- il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza
anagrafica;
- in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad
abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico
a godere del beneficio.
A tali abitazioni è applicata l'aliquota e la detrazione previste per
le abitazioni principali.
6. Con la deliberazione della Giunta Comunale, con la quale sono stabilite le aliquote per lanno successivo, limposta dovuta per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, limporto di € 104 (già lire 200.000), di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a € 258 (già lire 500.000), nel rispetto dellequilibrio di bilancio.
6 bis. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione della Giunta Comunale che definirà inoltre le modalità e la quantificazione della maggior detrazione concessa.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
8. La detrazione per labitazione principale può essere stabilita in misura superiore a € 258 (già lire 500.000) e fino alla concorrenza dellimposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
9. Ai sensi del 5° comma dellart. 1 della legge 449/97, la Giunta Comunale può fissare aliquote agevolate dellI.C.I. anche inferiori al quattro per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure allutilizzo di sottotetti.
Laliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dallinizio dei lavori.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
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