Art. 6

Determinazione dell’aliquota e dell’imposta

Chi decide le aliquote I.C.I. ed entro quali limiti?

1. L’aliquota è stabilita dalla Giunta Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, o entro il diverso termine stabilito dalla legge, con effetto per l’anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 251 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. (in caso di amministrazioni in dissesto finanziario) .

2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune.

4. La Giunta Comunale può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.

5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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