Art. 5

Base imponibile

Su cosa si paga l’I.C.I. ?

1. Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui all’articolo 1 (10).

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo, dell’ultimo comma, dell’articolo 52, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (11)

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi non sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti di aggiornamento stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre, i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA", di determinazione del valore dei fabbricati sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale ha l’obbligo di fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di edificazione dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area.

7 bis. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere da tale momento. La superficie dell’area fabbricabile ai fini impositivi, è calcolata in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva delle unità immobiliari ancora da finire e la superficie utile complessiva delle unità immobiliari risultante dal progetto approvato.

8. Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.

9. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

10. In applicazione dell’art. 3 comma 48, della legge 662/96, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

11. In applicazione dell’art. 3 comma 51, della legge 662/96, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo "C" o "D", per i quali la consistenza è espressa in mq. ai fini dell’applicazione della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

(11) La base imponibile per il calcolo dell’imposta per i fabbricati è determinata applicando i seguenti moltiplicatori alle rendite catastali:

100 per le unità immobiliari classificate in gruppi catastali "A" (ad eccezione della categoria A/10) "B" e "C" (ad eccezione della categoria "C1";

50 per la categoria "A10" e "D";

34 per la categoria "c1"

La base imponibile per il calcolo dell’imposta dei terreni agricoli è determinata moltiplicando il reddito dominicale per 75.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 10 bis
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22