Art. 3

Soggetti passivi

Chi deve pagare l’I.C.I.?

1. Soggetti passivi dell’imposta sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività, dei seguenti diritti sugli immobili: proprietà, ovvero diritto reale di usufrutto (3), uso (4), abitazione (5), enfiteusi (6), superficie (7), locazione finanziaria e locazione con patto di futura vendita (8). Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, (9) il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l’imposta è dovuta dall’assegnatario dalla data di assegnazione;

4. L’assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

5. Tutti i diritti elencati al comma 1, con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite, devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento, di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola nuda proprietà non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.

(3) Usufrutto: è il diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica. Il titolare del diritto di usufrutto può trarre ogni utilità che la cosa può dare, con le limitazioni stabilite dalla legge (artt. 978 – 1020 del codice civile)

(4 e 5) Uso o abitazione: Il diritto d’uso è il diritto, incedibile, di servirsi di una cosa e di raccoglierne i frutti per i propri bisogni e per quelli della propria famiglia. Nel caso di una abitazione, il diritto all’uso è limitato ai bisogni propri e della propria famiglia. (artt. 1021 – 1026 c.c.)

(6) Enfiteusi: è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a venti anni con l’obbligo del miglioramento del fondo stesso e del pagamento di un canone. (art. 957 – 977 c.c.)

(7) Superficie: è il diritto di realizzare e mantenere una costruzione sul suolo altrui, acquistando la proprietà della stessa (artt. 952 – 956 c.c.)

(8) Locazione finanziaria e locazione con patto di futura vendita: è quel contratto con cui si concede il godimento di un bene a fronte del pagamento di un canone periodico per un periodo di tempo, scaduto il quale il bene può essere restituito o riscattato.

(9) 3° comma art. 5- Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi non sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti di aggiornamento stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre, i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA", di determinazione del valore dei fabbricati sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale ha l’obbligo di fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 10 bis
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
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art. 19
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art. 22