Art. 2

Definizione di fabbricati e aree

Su quali immobili si paga l’I.C.I. ?

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:

  1. per fabbricato s’intende: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  2. Rientrano nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U.:

    - nuove costruzioni, ricostruzioni o ristrutturazioni che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte dei N.C.E.U.. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" ovvero, se antecedente dalla data dell’effettivo utilizzo;

    - quelle che avendo perso i requisiti di ruralità, devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;

    - quelle che "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

  3. per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1, dell’articolo 9, (1) del presente regolamento sui quali persiste l’utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
  4. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l’immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:

    - Per variazione da area inedificabile ad edificabile, dalla data di pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale Regionale" del relativo provvedimento;

    - Per variazione da area edificabile a inedificabile, dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

  5. per terreno agricolo s’intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile. (2)

Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell’applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, che coltivano il fondo per l’esclusivo autoconsumo familiare dei frutti prodotti e non per la loro commercializzazione e che per la coltivazione non si avvalgono di terzisti ma utilizzano essenzialmente il lavoro manuale.

(1) 1° comma art. 9 - I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedentea € 25.823 (già lire 50 milioni) e con le seguenti riduzioni:

a. del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.823 (già 50 milioni di lire) e fino a € 61.975 (già 120 milioni di lire);
b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.975 (120 milioni di lire) e fino a € 103.291 (già 200 milioni di lire);
c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291 (già 200 milioni di lire) e fino a € 129.114 (già 250 milioni di lire).

(2) Art. 2135 codice civile - E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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