Art. 17

Sanzioni ed interessi

Quanto si paga in più in caso di errori od omissioni?

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51 (già lire centomila).

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l’omissione o l’errore attengono a elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51 ( già lire centomila) a € 258 (già lire cinquecentomila). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nelle seguenti misure:

- 7 % semestrale fino al 30.06.1998

- 2,5 % semestrale dal 01.07.1998.

7. Le sanzioni previste nel presente articolo sono quelle indicate nell’art. 14 del Decreto Legislativo 473/97. Nel caso in cui intervenissero modifiche a tali norme si applicheranno le nuove disposizioni.

8. Nel caso in cui il contribuente dimostri che l’errore commesso è stato indotto da visure catastali errate o da pubblicazioni errate sulla Gazzetta Ufficiale o altre riviste specializzate si procederà al solo recupero dell’imposta maggiorata degli interessi legali senza applicazione della sanzione. Nel caso in cui il minor versamento sia avvenuto a causa di mancata notifica dell’avvenuto accatastamento dei fabbricati o della sua modifica, si procederà al solo recupero dell’imposta.

9. Le somme dovute, a seguito dell'accertamento o della liquidazione, possono essere versate anche ratealmente, entro il termine di un anno dalla notifica del provvedimento, in rate mensili. Sull'importo rateizzato sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di concessione della rateizzazione. Per il versamento di somme superiori a € 5.165 (già lire diecimilioni) il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, con polizza fideiussoria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di tre mesi; in tali casi le somme dovute potranno essere versate ratealmente entro il termine di tre anni dalla data di notifica del provvedimento.

 

COMUNE DI ABANO TERME
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DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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