Art. 16
Ravvedimento operoso - Regolarizzazione dei versamenti per iniziativa del
contribuente
Come rimediare in tempi brevi agli errori commessi?
1. Il contribuente può
porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi
e le modalità di cui all'art. 13, del D. Lgs.vo 472 del 18.12.1997
(18) e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione
delle sanzioni.
2. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si considerano
regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità
pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché
il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato
avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:
- dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso
o parziale versamento;
- della sanzione ridotta pari ad un terzo di quella prevista per omesso, parziale
o tardivo versamento;
- degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati
al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo
tributario fino al momento del versamento.
Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è
tenuto a darne comunicazione al Comune.
(18) art. 13 D.Lgs.vo 472/97 Ravvedimento: 1. La sanzione
e` ridotta, sempreche` la violazione non sia stata gia` constatata e comunque
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative
di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano
avuto formale conoscenza:
a) a un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale stata commessa la violazione ovvero, quando e` non prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per lomessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche` al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (comma abrogato dall'art. 7, d.lg.26 gennaio 2001, n. 32).
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
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