Art. 14

Riscossione coattiva

Cosa succede se non si pagano gli avvisi di accertamento?

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell’articolo 10, (17) entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

(17) 3° comma art. 10 - L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo potrà essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario, riportando tutti i dati del modello tradizionale. Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

L’amministrazione provvederà a rendere noto, a tempo debito, il sistema di riscossione prescelto.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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