Art. 11

Liquidazione

Come il Comune effettua i controlli?

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denuncie stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l’imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell’art. 5, del presente regolamento, (14) il Comune trasmette copia della dichiarazione all’Ufficio Tecnico Erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6, dell’articolo 17, (15) ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento, tenuto conto di quanto stabilito all’art. 17 comma 8 (16).

2. Per gli anni pregressi all’entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all’azione verificatrice ed accertatrice.

(14) Comma 4 Art. 5 – Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

(15) Comma 6 art. 17 - Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nelle seguenti misure:

- 7 % semestrale fino al 30.06.1998

- 2,5 % semestrale dal 01.07.1998.

(16) Comma 8 art. 17 - Nel caso in cui il contribuente dimostri che l’errore commesso è stato indotto da visure catastali errate o da pubblicazioni errate sulla Gazzetta Ufficiale o altre riviste specializzate si procederà al solo recupero dell’imposta maggiorata degli interessi legali senza applicazione della sanzione. Nel caso in cui il minor versamento sia avvenuto a causa di mancata notifica dell’avvenuto accatastamento dei fabbricati o della sua modifica, si procederà al solo recupero dell’imposta.

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 10 bis
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
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art. 17
art. 18
art. 19
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art. 21
art. 22