Art. 10 bis.

Differimento dei termini per i versamenti

 

  1. Ai sensi dell’articolo 59, comma1, lettera o) del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446:

a) i termini di versamento dell’imposta dovuta da parte degli eredi per i beni ereditati e per la parte dovuta dal defunto sono differiti nel modo seguente:

b) la Giunta Comunale può inoltre stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento di sei mesi del pagamento della rata I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali.

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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