Art. 10 bis.
Differimento dei termini per i versamenti
- Ai sensi dellarticolo 59, comma1, lettera o) del decreto Legislativo
15 Dicembre 1997, n. 446:
a) i termini di versamento dellimposta dovuta
da parte degli eredi per i beni ereditati e per la parte dovuta dal defunto
sono differiti nel modo seguente:
- entro il 20 dicembre dellanno dimposta qualora il decesso
sia avvenuto nel primo semestre dellanno di imposizione;
- entro il 30 giugno dellanno successivo qualora il decesso sia avvenuto
nel secondo semestre dellanno di imposizione.
b) la
Giunta Comunale può inoltre stabilire con proprio provvedimento motivato
il differimento di sei mesi del pagamento della rata I.C.I. in scadenza nel
caso di calamità naturali.