Art. 10

Versamenti e dichiarazioni

Quando e come si paga l’I.C.I. ?

Come comunicare gli immobili posseduti e le variazioni intervenute, al Comune?

1. L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’art. 3 (12) del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi, individuati dall’art. 3 (12) del presente regolamento, devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’intero anno.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versante comunichi all’Ufficio Tributi gli immobili, i nominativi dei contitolari e le somme versate per ciascuno di essi.

3. L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo potrà essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario, riportando tutti i dati del modello tradizionale.

L’amministrazione provvederà a rendere noto, a tempo debito, il sistema di riscossione prescelto.

4. Ai sensi dell'art. 52 c. 5 del D.Lgs. 446/97 la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili è affidata a terzi. Al Dirigente del Settore competente è affidata la scelta del soggetto che provvederà alla riscossione ai sensi del comma 5 lettera b) dello stesso art. 52 D.Lgs. 446/97.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo dell’imposta dovuta risulta pari o inferiore a € 3 (già L. 4.000.=.)

6. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento, le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’art. 1117, n. 2 del codice civile (13), oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.

7. In sostituzione alla dichiarazione il contribuente può produrre una comunicazione, entro 90 giorni dall’evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, che si riferisce alla sola unità immobiliare interessata alla modifica. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell’eventuale decreto di assegnazione dell’immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell’immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell’immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Sia le dichiarazioni che i versamenti devono essere redatte su appositi modelli che saranno messi a disposizione a cura del Comune di Abano Terme.

Saranno comunque considerate valide tutte le dichiarazioni o i versamenti effettuati anche su moduli diversi ma contenenti tutti i dati richiesti da questa amministrazione.

(12) Art.3 - 1. Soggetti passivi dell’imposta sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività, dei seguenti diritti sugli immobili: proprietà, ovvero diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria e locazione con patto di futura vendita (c. d. LEASING);

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l’imposta è dovuta dall’assegnatario dalla data di assegnazione;

4. L’assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

5. Tutti i diritti elencati al comma 1, con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite, devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento, di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola nuda proprietà non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.

(13) sono considerati proprietà comuni ai sensi del 2° comma dell’art. 1117 c.c.: I locali per la portineria e l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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