Art. 9 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Come deve comportarsi chi esegue le verifiche presso il contribuente

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che la giustificano e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i cinque giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori cinque giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente.

6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro dieci giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

 

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