Art. 5 - Conoscenza degli atti
Come si informa il contribuente
1. LUfficio Tributi assicura la conoscibilità da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in suo possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
2. Il funzionario responsabile del tributo informa il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero lirrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE |
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