Art. 37 - Conciliazione giudiziale

Accordo che interviene nel corso del processo tributario

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l’istituto dell’accertamento con adesione, l’assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Funzionario Responsabile, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l’applicazione dell’istituto della conciliazione giudiziale.

2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

COMUNE DI ABANO TERME
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