Art. 34 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

Quando l’accordo è proposto dal Contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all’Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell’atto, istanza, in carta libera, di addivenire all’adesione dell’accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico e fax.

2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’Ufficio, anche a mezzo fax o con raccomandata A.R., formula al contribuente l’invito a comparire.

4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall’Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell’atto mediante l’applicazione del presente istituto.

5. Qualora la natura dell’obbligazione tributaria non renda legittima l’applicazione dell’istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

 

COMUNE DI ABANO TERME
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