Art. 32- Accertamento con Adesione

Quando Comune e Contribuente si mettono d’accordo

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell’istituto dell’accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.

2. L’accertamento con adesione attribuisce la possibilità di:

a) determinare concordatamente la base imponibile;

b) ridurre le sanzioni ad un quarto del minimo;

c) rateizzare l’importo conseguente all’adesione, con l’applicazione degli interessi nella misura prevista al 2° c. dell’art. 20 del presente regolamento, in un tempo massimo di 24 mesi, se la somma complessiva è maggiore di 1 milione di lire.

3. L’istituto dell’accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e si rende applicabile solo quando la base imponibile è espressa sulla base di stima.

COMUNE DI ABANO TERME
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