Art. 31 - Procedimento per l’esercizio dell’autotutela

Come si procede per la correzione degli atti sbagliati

1. Nell’esercizio del potere di autotutela va data assoluta priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, in particolare, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

2. E’ esclusa l’autotutela per motivi o vizi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione comunale. E’ invece ammesso il ritiro del provvedimento per vizi e motivi diversi da quelli posti a fondamento della sentenza del giudice.

3. Per l’atto di ritiro è richiesta la stessa forma prescritta per l’emanazione dell’atto oggetto del ritiro.

4. Il provvedimento che dispone l’annullamento o la revoca deve essere motivato sotto il profilo del pubblico interesse, dell’economicità e dell’economia processuale.

5. L’esercizio del potere di autotutela spetta al Funzionario Responsabile dell’entrata o, comunque, a colui che ha emanato il provvedimento che si intende ritirare.

6. In caso di inerzia, tale potere viene esercitato in via sostitutiva, dal Dirigente del Settore.

7. Dell’annullamento o della revoca del provvedimento va data comunicazione al contribuente e all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

8. Le istanze tendenti all’adozione di atti di ritiro sono indirizzate al Funzionario responsabile che ha curato l’emanazione del provvedimento da ritirare.

 

COMUNE DI ABANO TERME
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