Art. 28 - Annullamento d’ufficio

Eliminazione dell’atto sbagliato

1. Il potere di annullamento d’ufficio, dell’atto recante la pretesa finanziaria, viene esercitato in tutte le ipotesi in cui l’Amministrazione, anche in assenza di istanza di parte, riscontra l’illegittimità del provvedimento già emanato e ne estingue totalmente l’effetto.

2. A solo titolo esemplificativo, si indicano le seguenti ipotesi in cui possono essere annullati d’ufficio, gli atti contenenti:

  1. errore di persona
  2. evidente errore logico o di calcolo;
  3. mancanza assoluta, incompletezza dei presupposti per l’applicazione del tributo o errore sugli stessi;
  4. duplicazione dell’imposizione;
  5. mancata considerazione dei versamenti eseguiti.
  6. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  7. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
  8. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione comunale;
  9. indebite iscrizioni a ruolo;
  10. mancanza dei requisiti formali del provvedimento.

3. L’annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.

4. L’annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

COMUNE DI ABANO TERME
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