Art. 24 - Insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo di un fallimento
Cosa fa il Comune in caso di fallimento del contribuente
1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta direttamente dal funzionario responsabile dellentrata per importi dovuti e non pagati da società dichiarate fallite, solo se superiori a L. 100.000.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da società dichiarate fallite, solo se superiori a L. 2.000.000.
3. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE |
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