Art. 21 - Dilazione e sospensione del pagamento
Casi in cui il termine di pagamento può essere modificato
1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, dichiarate nelle forme di legge, o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute alle previste scadenze.
3. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
4. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a L. 10.000.000, il pagamento è garantito da fideiussione, con scadenza di almeno tre mesi posteriori alla scadenza dellultima rata.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE |
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