Art. 17 Sanzioni e penalità
Cosa succede se si paga in ritardo o non si paga
1. Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nelle competenze del funzionario responsabile dellentrata.
2. Non sono irrogate sanzioni o penalità, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni e le penalità non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sullambito di applicazione della norma o quando si traduca in una violazione formale senza debito di imposta.
4. Le sanzioni, ove non disciplinate dai singoli regolamenti delle entrate, verranno applicate con le modalità ed i limiti fissati dal presente regolamento.
5.Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto
6. Oltre al recupero dellentrata e della penalità, saranno applicati gli interessi di mora nella misura indicata nel c. 1 dellart. 20 del presente regolamento.(*)
7. Quando la legge prevede una misura sanzionatoria variabile tra un minimo ed un massimo la sanzione è determinata dal funzionario, individuato nel comma 1, sulla base dei criteri stabiliti dallart. 7 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472(**). Gli stessi criteri saranno utilizzati, per quanto possibile, anche per lirrogazione delle penalità relative a violazioni concernenti le entrate patrimoniali.
8. Per le violazioni di carattere tributario qualora ne ricorrano i presupposti, si applica, a richiesta del contribuente, listituto dellaccertamento con adesione con le modalità e forme previste dal presente regolamento
9. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un Comune diverso.
(*) Note art 20 c.1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, su base annua calcolati a giorni.
(**) Note. d.lgs. 472/1997 Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione.
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di accertamento con adesione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE |
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