Art.9

Occupazioni permanenti con impianti per pubblici servizi

  1. Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al pagamento di un canone determinato forfetariamente, pari al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di Lire 1.500 per utenza.
  2. In ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a Lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti, di cui al comma 1, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
  3. L’importo di cui al comma 1, è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
  4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Abano Terme.
  5. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
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art. 12
art.13
art. 14
art. 15
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