Art.8

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

  1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata superiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.
  2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune ai sensi dell'art. 6, comma 6; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera con un minimo di 12 ore.
  3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta al 35%. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadrato per giorno. Non sono tenuti al rispetto di detto importo minimo i soggetti indicati nei successivi commi 5 e 8.

  4. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
  5. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

  6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.
  7. Le tariffe di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
  8. Sono ridotte del 90 per cento, le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

    Sono, altresì, ridotte del 50%, le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 9.

  9. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento.
  10. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

  11. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento.
  12. Per le occupazioni, effettuate da associazioni iscritte all’albo comunale, in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applicano le seguenti tariffe:
  13. superficie occupata

    Fino a 100 mq.

    Da 101 a 500 mq.

    Oltre 500 mq.

    Fino a 3 giorni

    L. 50.000

    L. 100.000

    L. 200.000

    Da 4 a 7 giorni

    L. 100.000

    L. 200.000

    L. 400.000

    Da 8 a 30 giorni

    L. 200.000

    L. 500.000

    L. 1.000.000

     

  14. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 10, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

  1. La ricorrenza è presunta nei casi di esercizio dell’attività edilizia e per gli spettacoli viaggianti.

In tali ipotesi non è necessaria la stipula della convenzione per usufruire delle agevolazioni indicate nel precedente comma 9.

 

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art.13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18