Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari
a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.
Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base
della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti
e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 35%.
Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente
sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30
per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. La
riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella
di cui al precedente comma 1.
Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla
superficie dei singoli posti assegnati.
Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo
soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo,
soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione
del suolo.
COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE