Art.7

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

  1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 35%.
  2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.
  3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
  4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art.13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18