Art.2

Oggetto del canone

  1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
  2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
  3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
  4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.

  5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
  6. Il canone è determinato sulla base della tariffa con riferimento alla durata dell’occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo.
COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art.13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18