Art. 14
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.
- Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati
e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi,
provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone
comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi
successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei
versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo
di canone, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento
con le modalità di cui all'art. 13 - comma 4 - entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione.
- Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi
di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero
all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono
indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati
e il termine di 60 giorni per il pagamento.
- Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere
notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata
o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto
per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei
modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun
anno.
- La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità
previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice
Civile.
- I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita
istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza
di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione
della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento
del canone spettano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo dalla
data dell'eseguito pagamento.