Art. 13
Denuncia e versamento del canone.
Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.
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COMUNE
DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE |
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