Art. 13

Denuncia e versamento del canone.

  1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Settore tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
  2. Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

  3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, con le modalità precisate al comma 4.
  4. Per le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 1 il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
  5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
  6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata.
  7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d’importo complessivo superiore a L. 500.000 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
  8. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell’atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall’ufficio competente al rilascio di tali atti concessori, ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art.13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18