Art. 12
Non soggetti al canone.
Non sono soggetti al canone:
- Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni
e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello
stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le esenzioni indicate alla precedente lettera a), sono applicabili esclusivamente
se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non
commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici
per lesecuzione di interventi a favore del Comune;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità,
gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata
pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale
durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è
stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate
dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico
delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui
ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione
gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili;
Sono, inoltre, non soggette al canone, le seguenti occupazioni
occasionali:
- Il commercio ambulante itinerante (soste fino a 60 minuti);
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie
in occasione di festività o ricorrenze civile e religiose. La collocazione
di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di
sostegno per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di
durata non superiore a sei ore;
- Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali allesterno
di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni,
ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio
o siano posti in contenitori facilmente movibili;
- le occupazioni per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde
(es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata
non superiore alle sei ore;
- lo occupazioni temporanee di durata inferiore a quattro ore da parte di
associazioni non aventi scopo di lucro;
- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali
promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché
l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative
organizzate dal Comune;
- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di associazioni o soggetti
non aventi scopo di lucro, anche di durata superiore alle quattro ore, per
iniziative che la Giunta Comunale con proprio provvedimento ritenga meritevoli
di esonero perchè di interesse generale.