Art. 12

Non soggetti al canone.

Non sono soggetti al canone:

  1. Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  2. le esenzioni indicate alla precedente lettera a), sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
  3. sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l’esecuzione di interventi a favore del Comune;
  4. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  5. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  6. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  7. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  8. le occupazioni di aree cimiteriali;
  9. gli accessi carrabili;
  10. Sono, inoltre, non soggette al canone, le seguenti occupazioni occasionali:

  11. Il commercio ambulante itinerante (soste fino a 60 minuti);
  12. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civile e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  13. Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di durata non superiore a sei ore;
  14. Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano posti in contenitori facilmente movibili;
  15. le occupazioni per le operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
  16. lo occupazioni temporanee di durata inferiore a quattro ore da parte di associazioni non aventi scopo di lucro;
  17. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

  18. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune;

  19. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di associazioni o soggetti non aventi scopo di lucro, anche di durata superiore alle quattro ore, per iniziative che la Giunta Comunale con proprio provvedimento ritenga meritevoli di esonero perchè di interesse generale.

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
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art. 12
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art. 18