Art.11

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

 

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune.

2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località, individuate con deliberazione della giunta comunale, a cui corrispondono le categorie a fianco di ciascuna indicate:

3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

     

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune. Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie. L’elenco di classificazione è di competenza della Giunta Comunale.

 

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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